Art. 1.

      1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.
      Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
      La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».